26 giu 2008

La privacy nei processi


Sento la necessità di parlare di privacy, dei processi ed anche dell'informazione, dato che non ho sentito dalla maggior parte della classe politica né dell'informazione obiezioni fondate sul tema (l'unica eccezione Travaglio). 

La maggioranza ed il Governo propongono provvedimenti spacciandoli nell’interesse collettivo, ma così non è. Si propongono provvedimenti pubblicizzati come la panacea di un male collettivo che non c’è, e se c’è non è collettivo ma è assolutamente minoritario. Se non singolo. Preferisco, però, analizzare i vari punti per far capire meglio il discorso che voglio portare avanti.

Tutela legislativa.
Sotto il profilo della privacy questa è tutelata gia dal decreto legislativo 196/2003 che prevede una cosa ovvia: i dati sensibili non possono essere divulgati senza il consenso del diretto interessato. Per dati sensibili ci riferiamo ad informazioni relativi agli orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici; alle origini etniche e razziali; all'appartenenza a partiti o sindacati; alle notizie sul proprio stato di salute.

Marco Travaglio faceva riferimento ai messaggi di Anna Falchi a Stefano Ricucci: che moglie e marito si amino dovrebbe essere la regola, e non è un dato sensibile ma è una cosa ovvia. Anche perché se due persone sono sposate si sa tramite gli atti pubblici del matrimonio. Quindi nessuna indebita invasione, anzi solo una notizia tanto ovvia che non so cosa ci sia da mettere in prima pagina. Voi mi obietterete: eh beh certo, ma sai bene che nel nostro paese non puoi essere punito per un reato non previsto esplicitamente dalla legge. Giusto. Giustissimo. Peccato che la nostra legge prevede già che chiunque con la propria azione od omissione crea un danno deve risarcirlo. Siccome la violazione della privacy crea un danno, la maggior parte delle volte un danno che può essere o morale o d’immagine, ecco che la legge sulla privacy non fa altro che rimarcare una cosa che è già prevista nel nostro paese. Repetita juvant? Sarà …


Altri profili.
Però in tale contesto vari sono i profili che occorre segnalare: il diritto ad informare (e quello ad essere informati: quindi la libertà di informazione), la privacy dei personaggi pubblici e quello della segretezza delle indagini (insieme alla pubblicità dei processi). Sono tre profili che si intrecciano a doppio filo l’un l’altro: la Corte di Cassazione fin dal 1984 ha previsto una serie di regole per tutelare sia la privacy che la libertà di stampa: giusto in sintesi i fatti riportati devono essere veri, e quindi il giornalista deve controllare la notizia; poi i fatti devono essere completi (le mezze verità sono ancor più pericolose delle falsità). La critica effettuata dal giornalista, poi, seppur libera dev’essere proporzionata al fatto, e devono evitarsi tutti quegli accorgimenti linguistici che possano in qualche modo distorcere la realtà, pur non dicendo il falso. 

La foto di Sircana accanto ad una prostituta è violazione della privacy, perché, seppur vera, non ha alcuna rilevanza con il suo ruolo passato o attuale. Potrebbe essere una violazione tollerata della privacy se, per esempio, si sottolineano determinate condotte relative alla vita sessuale siano in contrasto con le ideologie politiche o con le battaglie politiche portate avanti: si dimostrerebbe enorme incoerenza divorziando o andando a prostitute se ti proponi come referente di valori cattolici, oppure se ti batti per il valore della famiglia, essendo ben pagato per questo (ogni riferimento non è puramente casuale). I personaggi pubblici, in qualunque campo, hanno una necessaria riduzione sulla privacy e ciò deriva proprio dal fatto che sono personaggi pubblici. È un po’ lo scotto da pagare. Ma alla fine se un personaggio pubblico non fa nulla di male, mai nulla gli si potrà contestare di vero. E se fosse falso in genere i c.d. VIP’s hanno anche i mezzi per potersi difendere in sede processuale (cosa che non avviene per i poveri cristi). E poi nessuno è perfetto. Per cui quando qualcuno scopre un errore o anche atteggiamenti inopportuni e ti critica, si fa molta più bella figura ad ammettere l’errore e a correggersi, piuttosto che prendersela con chi ha scoperto l’errore, meritevole di un premio invece.

Un'obiezione posta al discorso è quella secondo cui se vien pubblicata una notizia falsa o lesiva dell'onore o della privacy, ormai il danno è fatto. In alcuni casi è anche vero, e non dico di no, ma non è una buona ragione per censurare la stampa. Il rimedio, per il momento, è stabilire che è reato ledere l'onore, il buon nome, la privacy eccetera, e sanzionare economicamente chi viola le regole.


Segretezza delle indagini.
Relativamente alla segretezza delle indagini, occorre precisare alcuni punti: intanto le comunicazioni private per prescrizione costituzionale, meritano di essere segrete (in qualunque modo esse avvengano). Quindi ognuno di noi ha diritto di non essere intercettato. Ma questo diritto può essere compresso, direi deve essere compresso, se vi sono gravi motivi che giustifichino tale compressione. Per esempio assicurare i criminali alla giustizia è una valida motivazione per comprimere la segretezza delle comunicazioni. Tanto più che se, realisticamente parlando, se ognuno di noi non ha nulla da temere può essere intercettato senza problemi. In secondo luogo, essendo le intercettazioni un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivi della libertà individuale hanno una serie di garanzie come contrappeso: cioè un controllo sull’operato da parte di un giudice, hanno il carattere della temporaneità e poi le intercettazioni sono già previste per un numero chiuso di reati. Quindi proprio abusi non possono essercene, perché al di fuori di questa normativa il giudice non può utilizzare le intercettazioni per la propria decisione, e se lo fa la Cassazione evidenzierà di sicuro l'utilizzazione scorretta di intercettazioni.

Secondo punto da trattare: gli atti segreti. Dunque il processo è pubblico, dev’esserci un controllo pubblico per evitare abusi possibili: le sentenze non sono emesse a caso con la formula nel nome del popolo italiano. Ma questa pubblicità può arrecare un danno alle indagini del PM. Ecco che, quindi, per un periodo limitato nel tempo le indagini possono procedere in modo segreto, finché non c’è necessità di agire nei confronti dell’indagato, che ha il diritto di sapere il perché ed il percome ci siano questi atti a proprio carico, e finché, poi non si va eventualmente in dibattimento, al che solo in casi estremamente eccezionali si procede in via segreta. La segretezza delle indagini serve, tante volte, proprio ad evitare che il giudice che poi deciderà in dibattimento sia influenzato e quindi non rimanga terzo ed imparziale come dovrebbe invece essere. Ora, bene fa Travaglio a notare che un conto sono gli atti segreti e quindi non pubblicabili (divieto che già sussiste), un conto sono gli atti segreti e non pubblicabili, come vuole il governo. 

Che sia detto per inciso: informare su qualcosa su cui si indaga, serve a informare, purché si rimanga nei parametri della sentenza di Cassazione di cui sopra (verità, continenza, adeguatezza della critica). Quindi se le intercettazioni legittimamente acquisite divengono atti pubblici, e non più secretati, non deve essere vietata la loro pubblicazione, specialmente se servono a informare i cittadini sia su reati che possono essere commessi ai loro danni, ma anche, nel caso di eventi non penalmente rilevanti, a formare una coscienza critica su determinati personaggi pubblici, e che in quanto tali (come già detto) devono accettare pacificamente una diminuzione della propria privacy. 

Ovviamente ci sono alcune cose che vanno chiarite: è normale che sarebbe illegittimo intercettare comunicazioni di qualunque tipo e da qualunque organo (solo la magistratura può intercettare e per un periodo limitato di tempo). 
 
Peraltro occorrerebbe avere il buon gusto di non coinvolgere, senza consenso, persone che magari non sono personaggi pubblici (mettiamo uno dei due interlocutori non è un personaggio pubblico, magari non si pubblica il nome). Ma ciò non esclude tutto il discorso fatto in relazione ai personaggi che invece sono pubblici.

Terzo punto da trattare: tante volte nell’arco delle indagini o del dibattimento si può correggere il tiro, a determinate condizioni di legge. Si mira a tutelare la difesa, ma anche la speditezza dei processi. Se si procede per un reato magari non grave, e ne emergono altri molto più gravi, ora come ora, è possibile perseguirli, ma se si tarpano le ali alle indagini molti reati non vengono fuori, o se vengono fuori non sono perseguibili. Mancherà oltre che l’informazione, anche la giustizia.


In conclusione:
1. Vietare di divulgare atti pubblici è incostituzionale per violazione manifesta dell’articolo 21 della Costituzione (libertà di stampa), significa censurare l’informazione e tenere all’oscuro la maggior parte delle persone su ciò che accade: se un atto non è pubblico già questa segretezza mira a tutelare alcuni interessi (privacy, indagini etc.).
2. Ogni libertà o diritto previsto dalla costituzione possono essere compressi solo per tutelare un’altra libertà o un altro diritto previsti dalla costituzione. Nel caso della privacy è legittima una violazione di tale diritto per la tutela della collettività. In ogni caso ogni misura che restringe la libertà costituzionalmente prevista (vedi le intercettazioni, e comunque mi riferisco in special modo alla libertà personale) è una misura temporanea e non definitiva.
3. Gli atti segreti NON possono essere pubblicati ed i trasgressori saranno puniti. Ma gli atti processuali dopo le indagini preliminari soprattutto, NON segreti sono PUBBLICI.
4. Le intercettazioni non sono né poche né molte. Non c’è un numero perfetto, né un numero di paragone.
5. In Italia solo la magistratura può intercettare e con enormi garanzie per l’intercettato. Negli altri paesi ci sono possibilità di intercettazioni decisamente superiori (fermo restando che non sappiamo negli altri paesi QUANTO intercettano).

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