1 giu 2008

Legge Pecorella: inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero

La legge Pecorella (legge n. 46 del 20 febbraio 2006 merita una prima premessa di carattere costituzionale: in Italia vige il principio della non colpevolezza fino a prova contraria. Ciò vuol dire che una sentenza di condanna, per esser tale, dev’essere emanata oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto se vi fossero prove non univoche, in contrasto cioè, o che non determinino oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato, il giudice deve assolvere. Avverso le sentenze si può proporre appello di merito (secondo grado di giudizio) e di legittimità (corte di Cassazione). 

Nel merito l’appello ha la funzione di fornire una nuova, e magari diversa, valutazione delle prove; la legittimità se la legge è stata applicata nel modo più corretto o meno.




Andando nel merito della legge Pecorella, questa prevede sotto un primo e principale aspetto che le sentenze di proscioglimento sono inappellabili da parte del PM, e che questa legge è applicabile anche ai processi in corso. Senza contare che se un ricorso fosse già stato proposto sarebbe da considerare inammissibile. Le sentenze di proscioglimento sarebbero appellabili solo quando vi è una prova nuova decisiva: ciò vuol dire che non tutte le prove nuove avrebbero potuto essere adatte a far proporre e a far accettare l’appello.


Un primo smacco alla legge, venne dal presidente della Repubblica che era, nel 2006, Carlo Azeglio Ciampi che rimandò alle Camere quel testo, evidenziandone il carattere disorganico ed asimmetrico ponendo l’accento sulla palese incostituzionalità della legge.

La Corte Costituzionale, poi, nel 2007 ha sancito la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena dette, ripristinando la situazione antecedente e quindi la piena appellabilità delle sentenze di proscioglimento. La motivazione della Corte individua la violazione dell’articolo 111 comma 2 della Costituzione, che prevede «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» (tra l’altro una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale già affermava tale principio). Ciò vuol dire da un lato non assoluta simmetria, dato il diverso ruolo svolto dalle parti (il PM una funzione di tutela pubblica, il soggetto privato tutela interessi soggettivi in primis la libertà personale). D’altro canto non vuol dire nemmeno, però, eccessiva sperequazione delle competenze, come avviene in questo caso. Sperequazione solo marginalmente ridotta dalla possibilità di appello nel caso di nuove prove decisive, che nella pratica hanno un aspetto residuale e non sono la regola. Tale sperequazione danneggia completamente il PM che non può in nessun modo continuare ad esercitare nel merito l’azione intrapresa presentandosi come una rimozione unilaterale, non prospettando nessun tipo di contropartita.


Continuando: tale rimozione del potere d’appello, secondo un giudizio condivisibile della corte, è generalizzata, non prevedendo categorie di reati contro cui proporre appello e quindi comprendendo reati più gravi e meno gravi, e quindi lasciando potere di appello all’imputato per esempio nei classici reati bagattellari, cioè quelli di scarsa importanza.


L’intento di fondo della legge è quello di evitare un accanimento giudiziario nei confronti di chi potesse risultare già non colpevole da una prima fase del processo. Il criterio della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio ha il fine di sancire la colpevolezza di un soggetto, e quindi di applicare il concetto della non colpevolezza fino a prova contraria: condannare qualcuno, cioè, solo in presenze di prove certe ed univoche che dimostrino la sua colpevolezza. Ebbene ai propugnatori della legge, sostenevano che reiterare i tentativi di condanna a chi è risultato essere innocente in primo grado, la corte risponde così:


Al riguardo, è peraltro sufficiente osservare come la sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» rappresenti la risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell'istituto dell'appello. In effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di “certezza”, esso non può non riflettersi sui diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può pervenire: quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello – antitetico – di innocenza.


Ulteriore argomentazione, vana peraltro, dei propugnatori di cui sopra era che una serie di norme internazionali accettate dall’Italia imponevano il diritto di vedere riesaminati da un tribunale superiore la sentenza che accertasse la colpevolezza o la colpa. Un privato assolto in primo grado e condannato in secondo grado non avrebbe tale possibilità: ma anche qui la corte ha una risposta adeguata. Non si specifica che il tribunale più elevato debba essere di merito, e nel nostro caso il tribunale più elevato è di legittimità (la Corte di Cassazione).

La sentenza della Corte, come già detto, ha dichiarato incostituzionale la legge nella parte in cui non prevede l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM ed è una sentenza da condividere in pieno. L’intento di evitare persecuzioni giudiziarie nei confronti di persone innocenti è giusto, ma il modo per realizzare tale intento si è rivelato essere un rimedio quasi peggiore del male.

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